Attenzione. modificata la data ultima per l'adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate in 20/12/2019.
Per superare le criticità evidenziate dal Garante della Privacy, i soggetti che desiderano continuare a visualizzare e scaricare le fatture elettroniche integrali dall’area riservata del sito “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (incluse quelle emesse e ricevute dal 01/01/2019), dovranno provvedere ad aderire espressamente al Servizio di Consultazione delle fatture elettroniche, entro e non oltre il 31/10/2019 nuovo termine 20/12/2019
- In caso di adesione al “Servizio di Consultazione” entro il 31/10/2019 20/12/2019
Le fatture elettroniche integrali rimarranno consultabili, visibili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte di SdI; dopo tale termine, continueranno a essere consultabili solo i «dati fattura».
- In caso di NON adesione al “Servizio di Consultazione”
Le fatture elettroniche verranno memorizzate solo fino all’avvenuto recapito delle stesse alla PEC o al Hub di destinazione. Una volta consegnata la fattura, saranno memorizzati esclusivamente i «dati fattura», ossia i dati fiscalmente definiti all’articolo 21 del DPR 633/1972, a eccezione dei dati indicati nel comma 2, lettera g). Ciò significa che la fattura elettronica integrale, con le descrizioni delle prestazioni/cessioni effettuate, resterà consultabile solo ed esclusivamente nei casi di “impossibilità di recapito”.
- In caso di adesione al “Servizio di Consultazione” oltre la data del il 31/10/2019 20/12/2019
Saranno disponibili in formato integrale solo le fatture emesse e ricevute dopo l’adesione al servizio. Pertanto, le fatture emesse e ricevute, dal 01/01/2019 alla data di adesione, saranno disponibili in forma solo in forma “ridotta”, ovvero saranno disponibili solo i «dati fattura».
In generale, i «dati fattura» (quindi, tutti i dati contenuti nel documento a esclusione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti l’oggetto dell’operazione) verranno comunque memorizzati dall’ AdE fino a quando non sarà decorso il termine previsto per l’attività di accertamento (quindi, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento), ovvero definiti gli eventuali giudizi.
La revoca del “Servizio di Consultazione” potrà essere esercitata dall’interessato in qualsiasi momento con effetto immediato e “cancellazione” dei documenti entro i 60 giorni successivi.
L’adesione al servizio deve essere effettuata rivolgendosi al proprio consulente (commercialista, associazione di categoria, ecc.) oppure confermando l’apposito accordo presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.